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In Italia viene definita imbarcazione una generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quale si parla invece di nave) e superiori ai 10 m (sotto i quali si parla invece di natante), indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc..).
In particolare la legislazione italiana definisce col decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 nell'articolo 3:
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
Il termine è tuttavia sovente utilizzato in forma generica per definire un qualsiasi genere di "barca".
I natanti non hanno l'obbligo dell'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto (R.I.D.) tenuti dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi, né della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. Il proprietario ha comunque facoltà di iscriverli: in tal caso i natanti registrati seguono il regime giuridico delle imbarcazioni.
I natanti costruiti secondo le prescrizioni tecniche della Direttiva dell'Unione europea 94/25/CE e successive modificazioni, sono marcati CE e - analogamente alle imbarcazioni - sono classificati in 4 categorie di progettazione legate alle condizioni meteomarine:
Quando le condizioni meteomarine superano i limiti della categoria di progettazione, il natante ha l'obbligo di riparare nell'approdo sicuro più vicino.
I natanti non marcati CE, invece, hanno limiti di navigazione legati alla distanza dalla costa:
a) natanti denominati iole, pattìni, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati: entro 1 miglio dalla costa;
b) acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari: decide la Capitaneria di Porto, l'Ufficio Circondariale Marittimo o l'Autorità della navigazione interna competente per territorio, con apposite ordinanze (come ad esempio l'Ordinanza di sicurezza balneare la quale prevede, per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, la maggiore età e la patente nautica);
c) natanti omologati per la navigazione senza alcun limite o riconosciuti idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato: entro 12 miglia dalla costa (durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione, con la relativa dichiarazione di conformità, oppure l'attestazione di idoneità dell'organismo tecnico autorizzato o notificato);
d) tutti gli altri natanti non marcati CE: entro 6 miglia dalla costa.
I natanti da diporto possono essere usati per locazione o noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale. La Capitaneria di Porto competente per territorio stabilisce quale patente nautica o titolo professionale siano necessari nel noleggio per fare da padrone marittimo.
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