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Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)[1], che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, ha lo scopo principale di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da sostanze chimiche già esistenti (introdotte sul mercato prima del settembre 1981) e nuove (dopo il settembre 1981) e al contempo mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica europea.
È costituito da XV Titoli suddivisi in 141 articoli e 17 allegati tecnici e, trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, non necessita di alcun atto di recepimento od attuazione ed è immediatamente applicato dagli stati membri con scadenze diverse per i vari titoli:
Il Titolo X istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA - European Chemicals Agency) allo scopo di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento e di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti.
Il Titolo XI è stato soppresso e sostituito dal Titolo V del Regolamento 1272/2008 (CLP) a partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo.
Il Regolamento (CE) n.1907/2006 ha demandato agli Stati membri il compito di:
Per quanto riguarda l'applicazione dell'art.126, l'Italia è inadempiente, non avendo pubblicato, entro il 1º dicembre 2008, il Decreto Legislativo previsto, mentre è stato pubblicato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2009 (G.U. n.82 dell'8 aprile 2009), concernente programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti», di cui all'articolo 57 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH), nel quale sono state fissate le agevolazioni alle attività di sviluppo sperimentale, eventualmente comprendenti anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche “estremamente preoccupanti”.
L'elenco delle sostanze la cui produzione, commercializzazione e utilizzo nel territorio dell'Unione Europea deve essere soggetto ad autorizzazione è contenuto nell'Allegato XIV del regolamento, modificato dal Regolamento 143/2011 del 17 febbraio 2011[2], dal Regolamento 125/2012 del 14 febbraio 2012[3] e dal comunicato ED/87/2012 del 15/06/2012 dell'ECHA[4]
Le sostanze soggette ad autorizzazione sono le seguenti (salvo ulteriori aggiornamenti)
L'elenco delle "restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi" è contenuto nell'Allegato XVII del regolamento. Queste sostanze non sono soggette ad autorizzazione preventiva, ma importatori, utilizzatori e distributori sono soggetti alle restrizioni ivi elencate.
Rispetto alla passata legislazione in materia, la novità introdotta è l'inversione dell'onere della prova. In altri termini, sarà l'industria chimica a garantire, attraverso una particolare serie di test sulle materie prime, la non dannosità dei prodotti che produce e/o commercializza, e non sarà più lo Stato membro a dover legiferare per consentire la circolazione dei prodotti chimici.
Vi è anche una revisione delle schede di sicurezza (SDS o MSDS). A partire dal 1º giugno 2015 le schede di sicurezza devono essere aggiornate conformemente all'allegato II del regolamento; tuttavia, è stato precisato dall'Unione europea che tale revisione va resa non a partire dall'entrata in vigore del regolamento ma solo alla prima occasione utile (ad esempio se si introducono cambiamenti nel prodotto che si commercializza o se cambiano le sue frasi di rischio).
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